Legge Ordinaria n. 935 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1966 n. 285)
Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi
la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del
regio  decreto  9  luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato
civile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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