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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituito dal
seguente:
"La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante
pubblico concorso per titoli.
Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili
ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione
dei titoli stessi.
Per l'esame dei titoli e l'assegnazione del punteggio sara'
nominata dal Ministro per i lavori pubblici, presso ogni
compartimento, una Commissione presieduta dall'ispettore
compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari
direttivi o, in caso di indisponibilita', di concetto, in servizio
presso il compartimento.
Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario,
appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro e
scelto tra i dipendenti dell'Azienda.
Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvedera'
una Commissione centrale nominata dal Ministro per i lavori pubblici,
composta da un ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e
da due membri scelti fra i funzionari dell'Azienda stessa, con
qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di
segretario verranno espletate da un funzionario di grado non
inferiore a consigliere di prima classe, appartenente all'A.N.A.S.".