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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per gli atti economici relativi al commercio delle aeque gassate in
genere, delle acque minerali artificiali da tavola, delle acque
minerali naturali, medicinali o da tavola e delle bevande preparate
con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di
frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un
contenuto alcolico superiore all'1 per cento, l'imposta generale
sull'entrata e' dovuta nella misura del 9,90 per cento, oltre
l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162.
Lo stesso trattamento tributario e' applicabile per la importazione
dall'estero dei suddetti prodotti.
Il Ministro per le finanze puo' disporre, con propri decreti, che
per le entrate derivanti dal commercio nello Stato dei prodotti di
cui al primo comma, nonche' per la importazione di essi, l'imposta
generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di
aliquota condensata in rapporto al presunto numero degli atti
economici imponibili.
Il Ministro per le finanze direttamente, o gli intendenti di
finanza, su delega del Ministro, hanno la facolta' di stabilire i
prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti di cui al primo
comma fabbricati nello Stato e praticati da fabbricanti ovvero da
concessionari od ausiliari del commercio di essi o da grossisti nei
confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - REALE -
ANDREOTTI - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE