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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del
decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e dalla legge di
ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, e' stabilito in lire 10 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE