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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle
successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270,
sono sostituiti dai seguenti:
"Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza:
di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del
valore totale degli altri beni dell'eredita' al lordo del passivo; di
mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale,
pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il
denaro, ancorche' valutati in via presuntiva.
Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si
comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e
agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione
delle passivita' nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle
successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e
successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE