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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con
l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' elevato di lire
3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, della necessita' di esecuzione di ulteriori lavori
di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di
prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonche'
della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello
acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del
tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla
Societa' anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.),
restera' acquisito alla proprieta' dello Stato.
Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36, 37 e 38 della
legge 24 luglio 1959, n. 622.