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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall'articolo 1 della
legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguarda soltanto la concessione di
ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della
ferrovia in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221, anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica
dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio
1959, n. 622.
Potranno invece essere incluse nei piani finanziari da istituirsi
per la determinazione o revisione della sovvenzione ordinaria di
esercizio le quote di ammortamento e interessi della parte di spesa
per lavori e provviste restata a carico della concessionaria perche'
non coperta dai contributi statali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque petti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE