Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed
Osini (Nuoro), gia' intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio
1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il
limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera i) della predetta
legge 10 gennaio 1952, n. 9, e' modificato come segue: la spesa
complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a
qualunque categoria appartenga, non potra' superare lire 3.500.000,
riferita alla costruzione di una unita' immobiliare di tre stanze ed
accessori.