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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' inserito,
dopo il quarto comma, il comma seguente:
"Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi
mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli
aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla
osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro
sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il
Guardasigilli: REALE