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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, le parole "terzo" contenuta nel primo comma, e "quarto"
contenuta nel secondo comma, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "secondo" e "terzo". La disposizione del precedente comma
non si applica per la rettifica e per l'accertamento d'ufficio dei
redditi i cui termini per effetto del citato articolo 32 scadono il
31 dicembre dell'anno in corso e il 31 dicembre dell'anno successivo
all'entrata in vigore della presente legge.