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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, oltre alle prestazioni sanitarie ed
economiche previste dalle disposizioni di legge in vigore, hanno
diritto alle prestazioni di natura economica disposte dalla presente
legge.