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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
ha seguente legge:
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e
provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre 1967 e alle
elezioni comunali che avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11
dicembre 1967.