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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797,
contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di
animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE,
con le seguenti modificazioni:
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 23, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti
lettere e) e f):
" e) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30
mesi di eta', che non provengono da un allevamento bovino
ufficialmente indenne da brucellosi ne' da un allevamento bovino
indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un
tasso brucellare inferiore a 30 Unita' Internazionali agglutinanti
per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30
giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate
le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti
animali dovranno essere muniti. E' comunque fatto divieto di
introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di
risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti
ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n.
615;
f) i bovini da macello che hanno presentato una reazione
positiva alla intradermotubercolinizzazione "".
All'articolo 13, la lettera c) del Modello II punto V (Allegato
A) e' sostituita dalla seguente:
"c) provengono da un allevamento bovino (6) ufficialmente indenne
da tubercolosi (3);
- non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da
tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine
prescritto di 30 giorni (7) e' risultata negativa/positiva (3);".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - FANFANI
- REALE - PIERACCINI -
COLOMBO - RESTIVO -
ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE