Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con
popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte
della rete delle strade provinciali giusta la lettera c)
dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la
competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi
urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strade.
Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino
lavori che investono la consistenza del corpo stradale, sono
subordinati alla preventiva autorizzazione del presidente
dell'Amministrazione provinciale.
In ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di
strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.
Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni
interessanti il corpo stradale delle suddette traverse interne sono
fatti salvi a favore del Comune.