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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, e' aggiunto il
seguente comma:
"Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali
di cui al precedente comma, potra' essere destinata, a partire
dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di
apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle
spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello
Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo
connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della
carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sara'
annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i
vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE