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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della
legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione del contributo di
cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e al secondo
comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457,
sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31
maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 400 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981.