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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14
febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in
favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro
consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di
lavorazione dei prodotti ittici, nonche' per la realizzazione di
impianti frigoriferi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
- BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE