Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed
insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli
affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio
1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546,
per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali
italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - GUI - FANFANI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE