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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese
agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai
sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in
congedo delle forze armate, nonche' agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore,
che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori
alla guerra 1940-45.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge sopracitata
sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in
vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.