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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n.
590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre
1966, n. 749, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata nei modi
previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n.
904".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
- REALE
Visto, il Guardasigilli; REALE