Legge Ordinaria n. 1083 del 31/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1967 n. 298)
Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi  previsti  dall'articolo  17  - secondo comma - della
legge   26  giugno  1965,  n.  717,  si  intendono  concedibili  alle
cooperative  di  pescatori  e  ai  loro  consorzi, ed alle imprese di
pesca, individuali e collettive.
  Il  Comitato  dei  Ministri  per il Mezzogiorno determina l'importo
massimo  dei  fondi  da  destinare,  nell'ambito  degli  stanziamenti
assegnati  al  settore  della pesca dal piano di coordinamento di cui
all'articolo  1  della  legge  26  giugno  1965, n. 717, alle singole
categorie   di   beneficiari,   assicurando   comunque  una  adeguata
percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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