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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della
legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle
cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di
pesca, individuali e collettive.
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo
massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti
assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui
all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole
categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata
percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.