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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e'
istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori
delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione e'
denominata: "Direzione generale del coordinamento e degli affari
generali".
L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile
assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di
Direzione generale dell'aviazione civile.
Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni
compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.
Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto
Ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione,
rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.
Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali
operano gli uffici provinciali gia' istituiti in via temporanea, ai
sensi del citato articolo 8.
In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile e' istituito
il Servizio della navigazione aerea al quale e' preposto un direttore
centrale.
Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, e'
elevato da 3 a 4.