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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La nota n. 1 della tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n.
902, e' sostituita dalla seguente:
"Il numero dei posti e' ragguagliato al 5 per cento dei posti
complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della
legge i segretari principali, in possesso della prescritta
anzianita', possono essere promossi, anche in soprannumero, per
merito comparativo, alla qualifica di segretario capo".