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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti di materie tecniche industriali, agrarie e marinare
delle preesistenti scuole di avviamento professionale, e gli
insegnanti tecnico pratici, che, nelle graduatorie compilate
rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio
1961, n. 831, per il conferimento delle cattedre e dei posti
determinati ai sensi dei medesimi articoli, risultino compresi nei
limiti delle cattedre e dei posti messi a concorso ai sensi dei
succitati articoli 21 e 22, sono nominati in ruolo con decorrenza,
agli effetti giuridici, dal 1 ottobre 1962 e sono assegnati, in
mancanza di cattedre disponibili, a posti aggiunti da istituirsi in
numero non superiore a quello degli insegnanti aventi diritto alla
nomina. I predetti posti vengono istituiti nelle scuole in cui, oltre
alle ore relative a cattedre in organico eventualmente esistenti,
siano di fatto disponibili almeno 16 ore settimanali di insegnamento.
Ai suddetti posti possono essere destinati per trasferimento anche
insegnanti gia' in ruolo all'atto della entrata in vigore della
presente legge.
I predetti posti aggiunti saranno gradualmente soppressi in
relazione alla cessazione dai ruoli, per qualsiasi causa, di coloro
che sono assegnati o alla creazione di nuove cattedre in organico
nella medesima scuola.