Legge Ordinaria n. 1094 del 31/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1967 n. 300)
Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dopo  il  primo  comma  dell'articolo  3 del decreto legislativo 23
marzo  1948,  n.  327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e'
aggiunto il seguente:
  "Puo'  essere  altresi'  concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI,
con  le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di
amministrazione,  entro  i  limiti della spesa che all'uopo risultino
stabiliti  nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo
superato il 18° anno di eta' ma non il 21°, risultino meritevoli, per
particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli
studi   o   l'addestramento   professionale  intrapresi  con  l'aiuto
dell'ENAOLI,  o presentino particolari problemi di ordine economico o
sanitario  o  di  avviamento  al  lavoro  per  i  quali siano gia' in
assistenza  a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di eta' puo'
essere  eccezionalmente  esteso  fino al 26° anno per gli orfani che,
avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a
livello  universitario,  o a questo equiparabile in quanto successivo
alla frequenza delle scuole medie superiori".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - COLOMBO

Visto il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)