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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23
marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e'
aggiunto il seguente:
"Puo' essere altresi' concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI,
con le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di
amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino
stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo
superato il 18° anno di eta' ma non il 21°, risultino meritevoli, per
particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli
studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto
dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o
sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano gia' in
assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di eta' puo'
essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che,
avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a
livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo
alla frequenza delle scuole medie superiori".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto il Guardasigilli: REALE