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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie e' determinato al
capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito
il parere dell'autorita' comunale e della categoria.
Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni
feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura
obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico
interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di
concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto
dalle norme in vigore.