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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867,
concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti
petroliferi per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1967, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1 le parole: "della particolare situazione degli
approvvigionamenti petroliferi" sono sostituite dalle altre: "degli
eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro
conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi".
All'articolo 2, ultimo comma, le parole: "ai fini del calcolo" sono
sostituite dalle altre: "ai fini della determinazione".
All'articolo 5: il primo comma e' sostituito dai seguenti commi:
"Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di
petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi
nazionalizzati soggetti e non soggetti alla disciplina del Comitato
interministeriale prezzi - fatta eccezione per quelli ottenuti dalla
lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione
nazionale - deve essere assoggettato al recupero nel caso che tali
prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali,
dal giorno successivo a quello dell'arrivo, per ciascun importatore,
del primo carico di oli minerali greggi naturali di petrolio ammesso
al contributo e fino al 31 marzo 1968.
Il recupero e' operato nei confronti degli importatori a favore dei
quali viene concesso il contributo";
gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"I prodotti esportati e bunkerati sono ragguagliati ad un
corrispondente quantitativo di oli minerali greggi naturali di
petrolio, aumentato di una perdita di lavorazione dell'uno per
cento.
Il recupero non viene operato per le esportazioni ed i bunkeraggi
internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati effettuati in
conto permuta con prodotti a scarico di temporanea importazione per
conto di committente estero.
Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del
Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da oli minerali greggi
naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di
cui al presente decreto, il recupero e' effettuato nella misura
percentuale che sara' indicata con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri
per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al
successivo articolo 7. Tale recupero e' effettuato al netto di quello
relativo ai prodotti esportati o utilizzati in bunkeraggi
internazionali.
I recuperi di cui al presente articolo sono effettuati all'atto
della liquidazione del contributo, mediante deduzione del loro
importo dall'ammontare del contributo stesso e con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il
tesoro".
All'articolo 6 l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli importatori devono comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi
alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle
esportazioni di prodotti finiti, nonche' ai bunkeraggi
internazionali, effettuate a far tempo dal 1 gennaio 1967, distinte
per mese, per posizione doganale e per provenienza".
All'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "del Ministero del
commercio estero," sono aggiunte le altre: "del Ministero delle
partecipazioni statali".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche
per una sola volta dichiarazioni o documentazioni che dai controlli
effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze dovessero
essere riconosciuti non corrispondenti al vero, sono esclusi con
decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
dai benefici del presente decreto e sono puniti con la pena
pecuniaria dal doppio al decuplo del contributo frodato o che abbiano
tentato di frodare.
Per l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma si
osservano le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4,
con le modalita' che verranno precisate con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro
per le finanze".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Per far fronte all'onere relativo al pagamento del contributo di
cui al presente decreto, sara' iscritta, in relazione all'emissione
dei certificati di credito di cui al successivo articolo 12, negli
stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per gli anni finanziari 1967 e 1968, la
somma complessiva di lire 90 miliardi.
Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1967 vengono
utilizzate nell'esercizio 1968".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - PRETI
Visto, il Guardasigilli:
REALE