Legge Ordinaria n. 1145 del 14/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1967 n. 309)
Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente effettivo della guardia di
finanza  che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado
superiore,  almeno  tre volte, con giudizio di idoneita', i quali non
possono conseguire la promozione perche' raggiunti dai limiti di eta'
negli  anni  1967,  1968  e 1969, sono collocati, direttamente, nella
posizione  di  "a  disposizione"  e  promossi  al grado superiore con
decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti
da detti limiti.
  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente effettivo della guardia di
finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore
una  o  due  volte,  con  giudizio  di idoneita', i quali non possono
conseguire  la terza valutazione perche' raggiunti dai limiti di eta'
negli  anni  1967,  1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con
decorrenza  dal  giorno  precedente a quello in cui vengono raggiunti
dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.
  Non  costituisce  ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di
provenienza   di   pari  grado  di  maggiore  anzianita'  non  idonei
all'avanzamento  o  per  i  quali  sia  sospesa  la  valutazione o la
promozione.
  Non  costituisce,  inoltre,  ostacolo alla promozione la esistenza,
nel  ruolo  di  provenienza,  di  pari grado piu' anziani, non ancora
valutati  per  l'avanzamento, ovvero gia' valutati, giudicati idonei,
ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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