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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base
all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo
di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva
e che in ogni caso non potra' essere superiore ai sei mesi, in
mansioni proprie della qualifica stessa.