Legge Ordinaria n. 1146 del 14/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1967 n. 309)
Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'attestato   di   qualifica  conseguito  dai  lavoratori  in  base
all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
valido,  ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo
di  occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva
e  che  in  ogni  caso  non  potra'  essere superiore ai sei mesi, in
mansioni proprie della qualifica stessa.
 

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