Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti
positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della
maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE