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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per
causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato
o da enti pubblici, nonche' quelli occorrenti per la valutazione o
per il pagamento dell'indennita' di espropriazione, sono esenti
dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti
ipotecari.
Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve
essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.