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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n.
62, e' sostituito con il seguente:
"I comandi suddetti possono essere disposti anche presso
l'Universita' italiana per stranieri di Perugia, con la facolta' al
Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, cosi'
come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I
comandi presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia
possono essere disposti nei confronti di presidi e professori
appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di
primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della
scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE