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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900,
recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione
dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la
istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale
sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente
modificazione:
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
"Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9
ottobre 1967, n. 973".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - PIERACCINI
- COLOMBO - ANDREOTTI
- TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE