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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le attribuzioni delle Commissioni di disciplina locali e della
Commissione di disciplina centrale di cui agli articoli 45 e 48 della
legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esercitate per il personale operaio
dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni rispettivamente, dai Consigli provinciali di
disciplina e dal Consiglio centrale di disciplina istituiti ai sensi
del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.