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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n.
652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della
giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario,
categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della
giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti
alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco
indicate:
maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare
o cancelliere capo della procura generale militare;
colonnello: cancelliere capo di prima classe;
tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;
maggiore: cancelliere capo di terza classe;
capitano: cancelliere di prima classe;
tenente: cancelliere di seconda classe;
sottotenente: cancelliere di terza classe.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE