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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente:
"4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a
favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la
corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a
esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o
ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische
clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive
nelle corse".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE