Legge Ordinaria n. 1185 del 21/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1967 n. 314)
Norme sui passaporti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ogni  cittadino  e'  libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire
dal  territorio  della  Repubblica,  valendosi  di  passaporto  o  di
documento  equipollente  ai  sensi delle disposizioni in vigore, e di
rientrarvi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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