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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli impiegati gia' in servizio da almeno due anni alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse Sottosezioni degli
Archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti
di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge
potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei
posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e
dei singoli ruoli dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, anche
se abbiano superato il prescritto limite massimo di eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE