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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le parole: "effettuate da imprenditori commerciali" contenute nel
primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755,
sono sostituite dalle seguenti:
"da chiunque effettuate".