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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge
14 dicembre 1964, n. 1398, entro il quale i sanitari di cui alla
legge anzidetta possono chiedere la reiscrizione nell'albo
dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati
cancellati, ovvero la iscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio
professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione
governativa, prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella
allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1961, n. 121, e' prorogato al 31
dicembre 1968.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI
Visto, il
Guardasigilli: REALE