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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei
magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare composta di
quindici membri.
Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio
superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione
di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello,
tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.
Il vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono
eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.
II procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione
esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione
disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, sulle guarentigie della magistratura".