Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi
nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso
sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando
ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di
quella totale nei piani sopra terra.
Per la concessione delle suddette agevolazioni e' pertanto
necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti
condizioni:
a) che almeno il 50 per cento piu' uno della superficie totale
dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;
b) che non piu' del 25 per cento della superficie totale dei
piani sopra terra sia destinato a negozi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il
Guardasigilli: REALE