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Leggi d'Italia

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)



Legge Ordinaria n. 1212 del 02/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1967 n. 320)
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  1  della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi
nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso
sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando
ai  negozi  sia  destinata  una superficie non eccedente il quarto di
quella totale nei piani sopra terra.
  Per   la   concessione  delle  suddette  agevolazioni  e'  pertanto
necessario  e  sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti
condizioni:
    a)  che  almeno  il 50 per cento piu' uno della superficie totale
dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;
    b)  che  non  piu'  del  25 per cento della superficie totale dei
piani sopra terra sia destinato a negozi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: REALE
 

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