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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari,
ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il
ruolo organico dei maestri elementari nelle province ove nell'anno
scolastico 1967-68 hanno funzionato le suddette scuole, e' aumentato
con decorrenza dal 1 ottobre 1968 di un numero di posti
complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze
delle medesime scuole.