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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia
elettorale
L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, e' sostituito dal
seguente:
"Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o
cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare possono
essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale
nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.
In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni
elettorali ogni iscritto nell'albo puo' proporre ricorso al consiglio
nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti.
Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale
ha effetto sospensivo".