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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in
materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di
spedalita' dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche
universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono
prorogate sino al 31 dicembre 1970.