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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee
telefoniche ad uso privato di cui al primo comma dell'articolo 208
del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio
decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' stabilita in lire 20.000 per
ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni
ed in lire 2000 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre
e per ogni stazione in piu' delle prime due.
Detto canone e' raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di
linee elettriche e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che
si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.