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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge
15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562,
concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato
dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773.