Legge Ordinaria n. 1223 del 15/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1967 n. 322)
Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge
15  ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562,
concernente  la  repressione  delle  frodi  nella  preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato
dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773.
 

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