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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4
e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del
condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia
tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, e'
ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.