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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 219, 220, 221, 222 del codice postale e delle
telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 219. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e
la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche
urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono
riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il
quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati".
Art. 220. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e
la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della
Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono
riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che vi provvedera' direttamente, oppure per
concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua
vigilanza e tutela.
I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i
dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal
Ministero".
Art. 221. - "E' consentito l'inserimento in guide turistiche o
commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici
corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati,
sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle
pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220".
Art. 222. - "Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque
appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto
qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in
contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, e' punito
con l'ammenda fino a lire 400.000.
Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si
trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
- REALE - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE