Legge Ordinaria n. 1225 del 22/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1967 n. 323)
Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  219,  220,  221,  222  del  codice  postale  e delle
telecomunicazioni  approvato  con  regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  219. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e
la  distribuzione  degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche
urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono
riservate  esclusivamente  all'esercente  del servizio telefonico, il
quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati".
  Art.  220. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e
la  distribuzione  dell'elenco  generale  di tutti gli abbonati della
Repubblica  o  di  guide  telefoniche  generali  o  di  estratti sono
riservate   esclusivamente   al   Ministero   delle   poste  e  delle
telecomunicazioni   che   vi  provvedera'  direttamente,  oppure  per
concessione  ad  uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua
vigilanza e tutela.
  I  concessionari  dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i
dati  e  le  notizie  necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal
Ministero".
  Art.  221.  -  "E'  consentito  l'inserimento in guide turistiche o
commerciali,  annuari  e  albi  professionali  di  numeri  telefonici
corrispondenti   a   persone  ed  enti  in  detti  elenchi  nominati,
sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle
pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220".
  Art.  222.  -  "Chiunque  pubblica,  vende  o distribuisce comunque
appagamento  o  gratuitamente  elenchi di abbonati al telefono, sotto
qualsiasi   forma   o   denominazione,   o   altre  pubblicazioni  in
contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, e' punito
con l'ammenda fino a lire 400.000.
  Le  pubblicazioni  suddette  sono  soggette  a sequestro ovunque si
trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                           MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
                                                     - REALE - CORONA

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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