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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale
d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991
e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, e' elevato a
lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza
dall'esercizio finanziario 1967.